Domande Frequenti

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Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico. Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.

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L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

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Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi. Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili. La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU: 110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135 per tutti gli altri terreni. La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille ); Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille ); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ). Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo (17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.

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E' possibile effettuare il pagamento delle sanzioni relative al Codice della Strada tramite bonifico bancario con i seguenti accorgimenti:
. effettuare il pagamento sul conto corrente intestato al Comune di Sommariva del Bosco  IBAN: IT56Z0306946870100000046020 indicando obbligatoriamente nella causale il numero del verbale di accertamento, la data del verbale e la targa del veicolo;
. nella causale inserire anche il nome del soggetto al quale è intestato il veicolo se diverso dal nominativo che effettua il bonifico;
. in attesa di automatizzazione del servizio, inviare obbligatoriamente PDF con ricevuta dell'avvenuto bonifico alla e-mail: polizia@comune.sommarivadelbosco.cn.it

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Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.


La ditta I.R.T.E.L. SRL gestisce, a partire dall'anno 2017,  per conto del Comune di Sommariva del Bosco il diritto sulle pubbliche affissioni  ed ha quindi la competenza a verificare ed accertare il corretto versamento dell'imposta.

L'affissione di manifesti negli spazi pubblici può avvenire solo a cura del Comune. Esistono tariffe diverse a seconda che l'affissione riguardi attività commerciali o comunicazioni prive di rilevanza economica.

Il Comune di Sommariva del Bosco ha dato in concessione il servizio affissioni alla società IRTEL S.r.l con recapito a Sommariva del Bosco - 12048 - Via IV Novembre 12 presso lo Studio fotografico Controluce -  tel. 3451252269 - e-mail : sommariva@tizianacravero.it.
E' necessario consegnare il materiale da affiggere e pagare in anticipo il diritto, utilizzando l'apposito bollettino di Conto_Corrente_Postale che sarà rilasciato.


Le tariffe sono ancora quelle stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2008. 

 


Argomenti:

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.


La ditta I.R.T.E.L. SRL gestisce, a partire dall'anno 2017,  per conto del Comune di Sommariva del Bosco l’imposta di pubblicità  ed ha quindi la competenza a verificare ed accertare il corretto versamento dell’imposta.

Per poter esporre messaggi pubblicitari, quali ad esempio insegne, targhe, cartelli stendardi, striscioni, tende, sia temporaneamente che permanentemente, è necessario richiedere al Sindaco regolare autorizzazione e prima dell’esposizione si deve versare l’imposta di pubblicità alla Ditta concessionaria del servizio,  (dal 1/1/2017) la società IRTEL S.r.l. con sede operativa in VIa Bove 17 ad Acqui Terme  (C.A.P. 15011) - tel. 0144 356856 - fax 0144 356857 - mail irtelsrl@virgilio.it avendo compilato l'allegato modulo.

Per le insegne – incidendo sull’aspetto urbanistico l’interessato deve rivolgersi all’Ufficio Tecnico – orario dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - tel 0172/566227

Ottenuta la prima autorizzazione, il rinnovo avviene in modo automatico tramite comunicazione e richiesta di versamento dell’imposta annuale da parte della Ditta IRTEL S.r.l.

Per la pubblicità sonora l’interessato deve rivolgersi all’Ufficio Polizia Municipale – orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 – martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - tel 0172/566211 - mail: polizia@comune.sommarivadelbosco.cn.it.


La ditta  I.R.T.E.L. SRL è competente ad annullare o rettificare gli avvisi di accertamento emessi a seguito di errato od omesso pagamento dell'imposta e pertanto si invitano i contribuenti a contattare la ditta attraverso i seguenti recapiti:
Tel 0144-356856  - Fax 0144-356857
Si consiglia di verificare punto per punto quanto accertato da I.R.T.E.L. SRL. In particolar modo è opportuno controllare che i mezzi pubblicitari accertati siano effettivamente quelli esposti e tassabili e che le dimensioni accertate siano quelle reali. 
I.R.T.E.L. SRL consiglia di inviare, tramite mail o fax, una richiesta di verifica dell’accertamento, indicando gli eventuali errori riscontrati. L’avviso di accertamento verrà sospeso sino alla loro verifica e risposta al contribuente.
I.R.T.E.L. SRL si rende inoltre disponibile a concedere rateizzazioni di quanto dovuto.
Si raccomanda di inviare eventuali richieste di verifica o di provvedere al pagamento entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento dell’avviso, al fine di godere della riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Le tariffe sono ancora quelle stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2008 

 


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Per essere ammessi ad un asilo del Comune è necessario presentare domanda di iscrizione: · in maggio, per l'inserimento settembre successivo · in novembre, per l'inserimento nel febbraio successivo.

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La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la Dia alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

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Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato; elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 35, 36, 37) in relazione al tipo di intervento e alla zona di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia; Durc dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81; autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio; pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica); ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 60 €; cartella di corredo per la presentazione della pratica, che si acquista presso l'ufficio accesso del Settore (prezzo 10 €); ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

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L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 60 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato, non inferiore a 30 giorni. In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi. Trascorsi i 60 giorni, il Comune può intervenire: - sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci; - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività. In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

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Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19. DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

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La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/9/2010. Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gil interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

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La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) consente al cittadino di eseguire immediatamente, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato. La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità. Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione. L'Amministrazione comunale nel termine di 60 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. La SCIA, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78, ha modificato il testo dell'art. 19 della L. 7/8/1990 n. 241.

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La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

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